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Ordinanza — n. 16187/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific legal grounds and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16187/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Di Gennaro Mario and Di Gennaro Pasquale inadmissible. The appellants merely asserted a defect in the lower court's reasoning without providing specific legal or factual grounds to support their criticism. Consequently, the court rejected the claims and ordered the appellants to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: Appeals must be supported by specific legal and factual arguments; mere assertions of reasoning defects without substantiation result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specificity procedural costs Cassazione ordinanza defect of motivation motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GENNARO MARIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 18/08/1971 DI GENNARO PASQUALE nato a CANOSA DI PUGLIA il 27/06/1994 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto i ricorsi proposti nell'interesse di Di Gennaro Mario e Di Gennaro avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso comune a entrambi i ricorrenti è del tutto privo di specificità, dal momento che lamenta in modo meramente assertivo il vizio di motivazione della sentenza impugnata, omettendo di indicare le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 april