Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for aggravated theft and excessive sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Scalzo inadmissible regarding a second-instance judgment from the Court of Appeal of Bari. The appellant challenged the conviction for aggravated theft under Article 337 of the Penal Code and the severity of the sentence imposed. The court found the first ground infounded because the lower court's reasoning correctly established all elements of the crime, and the second ground infounded due to the absence of flaws in the sentencing criteria regarding the violent conduct and prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: The Court of Cassation rejects appeals where the lower court's motivation is correct, exhaustive, and free from vices, or where the sentencing criteria are properly exposed based on conduct severity and prior criminal history.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALZO ANTONIO nato a ALTAMURA il 11/10/1994 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO;OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Scalzo Antonio avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che risulta corretta, esaustiva e immune da vizi la motivazione con cui il giudice di ha ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi del reato (cfr. pagg. 7-8); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, afferente all'eccessività della pena, è manifestamente infondato, dal momento che risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità la motivazione del giudice di merito, che ha puntualmente esposto i criteri adottati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio (le violente modalità della condotta, nonché i precedenti penali a carico del ricorrente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Prside rìtè