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Ordinanza — n. 16179/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as ground regarding statutory precedence lacks merit and is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16179/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the statutory precedence of the circumstance under Article 89 of the Penal Code over the contested recidivism. The court ruled that the lower court's reasoning was logical, coherent, and precise, thereby removing the issue from the scope of admissibility review.

Regesto Legislator

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Art. 89 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: An appeal challenging the failure to recognize statutory precedence is inadmissible if the lower court provided logical, coherent, and precise reasoning on the matter.

Parole chiave

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statutory precedence recidivism inadmissible appeal penal code judicial reasoning menomazione psichica recidiva nell'infrazione nuova perizia psichiatrica

Disposizioni normative citate

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Art. 89 cod. pen.
pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, volto a censurare l'omesso riconoscimento con giudizio di prevalenza della circostanza di cui all'art. 89 cod.
Art. 337 cod. pen.
42281/24 Lomusao OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, volto a censurare l'omesso riconoscimento con giudizio di prevalenza della circostanza di cui all'art.
art. 337 cod. pen
42281/24 Lomusao OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, volto a censurare l'omesso riconoscimento con giudizio di prevalenza della circostanza di cui all'art.
art. 89 cod. pen
pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, volto a censurare l'omesso riconoscimento con giudizio di prevalenza della circostanza di cui all'art. 89 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMUSCIO CLAUDIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 10/01/1979 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 42281/24 Lomusao OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, volto a censurare l'omesso riconoscimento con giudizio di prevalenza della circostanza di cui all'art. 89 cod. pen. rispetto alla recidiva contestata, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04