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Ordinanza — n. 16176/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as excessive sentencing claim lacks legal reviewability due to coherent lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16176/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fiorella De Bari inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. De Bari challenged the Lecce Court of Appeal's conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code, arguing the sentence was excessive. The court rejected this claim because the lower court provided logical, coherent, and specific reasoning, rendering the grievance outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal alleging excessive sentencing is inadmissible if the lower court's reasoning is logical, coherent, and specific, as such grievances fall outside cassation review.

Parole chiave

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excessive sentencing cassation review Article 337 penal code inadmissible appeal logical reasoning sanzione sproporzionata adeguamento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
42265/24 DE BARI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 337 cod. pen
42265/24 DE BARI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARI FIORELLA nato a MOLFETTA il 13/08/1980 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 42265/24 DE BARI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla eccessività del trattamento sanzionatorio, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/0