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Ordinanza — n. 16175/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grievances are mere complaints rather than specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16175/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Spitaleri Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's fact-finding lacked violence and opposition, but the court found these were general complaints rather than specific legal objections. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the threshold for admissibility under Italian procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it contains only a general complaint about the factual reconstruction without specific legal grounds or precise criticism of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal general complaint factual reconstruction specific legal grounds court costs Cassa delle ammende procedural threshold ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPITALERI SALVATORE nato a ENNA il 19/02/1969 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Spitaleri Salvatore avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, contenendo non già una specifica censura alla motivazione posta a fondamento della sentenza di condanna, bensì una mera doglianza in ordine alla ritenuta maggiore affidabilità della ricostruzione dei fatti operata dalla difesa (nel sostenere che non vi sarebbe stata alcuna condotta violenta e oppositiva), omettendo di considerare dati fattuali specifici dimostrativi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (p.2 sentenza); ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente l'esclusione della particolare tenuità del fatto, in quanto la motivazione dà adeguatamente conto dei parametri di valutazione applicati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere este Il Pr