Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded facts and generic interception arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Impieri Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the factual reconstruction and the utility of external interception devices to be manifestly unfounded and generic. Consequently, the lower court's assessment of the victim's statements as reliable and the application of sanctions were upheld without error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, such as when the appellate court correctly evaluated victim statements without logical contradiction, or when the appellant fails to specify concrete elements to prove the utility of external interception devices, leaving the evidence of resistance unchallenged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPIERI FRANCESCO nato a SCALEA il 29/10/1950 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Impieri Francesco avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi di ricorso concernenti la ricostruzione del fatto sono manifestamente infondati, dovendosi ritenere che la Corte di appello ha correttamente valutato le dichiarazioni rese dalla persona offesa, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria; rilevato che, per quanto concerne la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, deve rilevarsi la genericità della stessa, avendo omesso il ricorrente di indicare da quale elemento si dovrebbe desumere l'utilizzo di impianti esterni alla Procura della Repubblica, in ogni caso, non è stata superata la prova di resistenza, dovendosi ribadire che le dichiarazioni della persona offesa sono pienamente attendibili anche in assenza del riscontro fornito dalle captazioni (p.6 sentenza); ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente il trattamento sanzionatorio, in quanto la motivazione dà adeguatamente conto dei parametri di valutazione applicati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Preiside