Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16173/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court correctly evaluated facts and defendant personality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16173/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the Court of Appeal's judgment regarding the evaluation of factual circumstances and the assessment of the defendant's personality. The court ruled that the lower court had adequately considered the facts and correctly applied the law, rendering the appeal's arguments manifestly unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the Court of Appeal has correctly evaluated the facts and the personality of the accused, as the appellant's request for a different factual assessment is manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded factual evaluation personality of accused procedural costs Cassation review lower court correctness prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANDREA nato a NAPOLI il 19/12/1955 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Esposito Andrea avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, sollecitando una diversa valutazione delle circostanze di fatto che, invero, risultano adeguatamente considerate dalla Corte di appello; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente il diniego delle generiche, avendo la Corte di appello correttamente valutato la personalità dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il P/Side te