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Ordinanza — n. 16172/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because rescriptive judgment finalized conviction, barring prescription defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16172/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a criminal conviction, arguing that the statute of limitations had expired. The court ruled that a prior rescriptive judgment had already definitively established the conviction, thereby precluding any defense based on prescription.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When a rescriptive judgment definitively establishes the conviction, subsequent appeals regarding the statute of limitations are inadmissible as the factual and legal basis for the penalty has already been conclusively determined by the competent court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility rescriptive judgment effect statute of limitations bar definitive conviction establishment procedural costs award recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCO' LABRUZZO GINO nato a TORTORICI il 04/01/1959 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Calcò Labruzzo Gino avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che, a seguito della pronuncia resa in sede rescindente, era stato diversamente qualificato il reato contestato all'imputato, con dichiarazione di definitività dell'accertamento e rinvio al giudice di merito per la sola determinazione della pena; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità di tutti i motivi che esulano dal trattamento sanzionatorio, ivi compreso il motivo relativo all'intervenuta prescrizione, stante la definitività dell'accertamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estens re Il P esi ente