Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16171/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely a complaint about factual reconstruction rather than a specific legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16171/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Panzuto Alfonso against the Court of Appeal of Messina inadmissible. The appellant argued that the lower court's factual reconstruction lacked violence and opposition, yet the court found these claims to be mere complaints rather than specific legal criticisms. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet admissibility requirements and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only a general complaint regarding the factual reconstruction without specifying a distinct legal error or omitting specific factual data demonstrating the crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual reconstruction mere complaint specific legal error art. 367 c.p.p. art. 368 c.p.p. court costs reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANZUTO ALFONSO nato a NAPOLI il 16/12/1993 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Panzuto Alfonso avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, contenendo non già una specifica censura alla motivazione posta a fondamento della sentenza di condanna, bensì una mera doglianza in ordine alla ritenuta maggiore affidabilità della ricostruzione dei fatti operata dalla difesa (nel sostenere che non vi sarebbe stata alcuna condotta violenta e oppositiva), omettendo di considerare dati fattuali specifici dimostrativi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (p.4 sentenza); ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente il trattamento sanzionatorio, in quanto la motivazione dà adeguatamente conto dei parametri di valutazione applicati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estens e Il P/si4en