Italian Court dismisses appeals as mere complaints rather than specific legal arguments against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Maggio Orazio and Maggio Giuseppe Mariano inadmissible. The appellants argued against the conviction for crimes under Articles 337 and 341-bis of the Penal Code, claiming the defense omitted specific factual data and that the crime lacked particular gravity. The court rejected these arguments, ruling that the appeals constituted mere complaints about the reliability of the fact-finding rather than specific legal censure, especially given the appellants' numerous prior criminal records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, 341-bis cod. pen.; Appeals must contain specific legal censure against the lower court's reasoning; mere complaints regarding the factual reconstruction or denial of mitigating circumstances without legal argumentation result in inadmissibility.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGGIO ORAZIO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 16/06/1972 MAGGIO GIUSEPPE MARIANO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 30/05/1980 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Maggio Orazio e Maggio Giuseppe Mariano avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i ricorsi sono, nel loro complesso, inammissibili, contenendo non già una specifica censura alla motivazione posta a fondamento della sentenza di condanna, bensì una mera doglianza in ordine alla ritenuta maggiore affidabilità della ricostruzione dei fatti operata dalla difesa, omettendo di considerare dati fattuali specifici dimostrativi dei reati di cui agli art. 337 e 341-bis cod. pen. e incompatibili con la scriminante invocata; rilevato che il motivo relativo all'esclusione della particolare tenuità del fatto non si confronta con la valutazione di gravità espressa dalla Corte di appello, né con la non occasionalità della condotta, essendosi dato atto che gli imputati presentano numerosi precedenti penali anche specifici; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ciascuno tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il residen