Italian court dismisses appeals for generic objections to criminal conviction without specific factual confrontation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Santovito Elena, Arena Michele, and Arena Salvatore inadmissible. The appellants raised generic objections to the conviction for resistance without specifically confronting the court's factual reconstruction regarding their opposition to police entry. Consequently, the court ruled that the appeals lacked the necessary specificity required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Appeals must specifically confront the factual reconstruction of the court rather than raising generic objections to the conviction or sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANTOVITO ELENA nato a MESSINA il 24/07/1972 ARENA MICHELE nato a MESSINA il 05/06/1999 ARENA SALVATORE nato a MESSINA il 30/09/1994 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Arena Salvatore, Arena Michele e Santovito Elena avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i ricorrenti hanno dedotto l'insussistenza del reato di resistenza, formulando generiche contestazioni alla sentenza di appello e non confrontandosi con la specifica ricostruzione in fatto che descrive una opposizione al tentativo dei pubblici agenti di entrare in un'abitazione per eseguire una perquisizione, condotta che correttamente è stata ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen.; rilevato che sono generici i motivi concernenti l'omesso riconoscimento delle generiche in favore di Arena Michele e Salvatore, avendo la Corte di appello specificato i motivi ostativi all'attenuazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estens re Il P esiden