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Ordinanza — n. 16168/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against penalty application due to improper grounds under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16168/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Nefzi Nizar inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The lower court applied the penalty for reasons not permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, which restricts the grounds for such appeals. Consequently, the court rejected the request to review the sentence on these specific procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2-bis c.p.p.: An appeal against a judgment applying the penalty is inadmissible if it is based on grounds other than those expressly permitted by law, thereby preserving the finality of the decision when the statutory review path is exhausted.

Parole chiave

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inadmissible appeal penalty application Article 448 c.p.p. procedural grounds Corte di Cassazione court costs Cassa delle ammende sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2-bis c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEFZI NIZAR nato il 23/04/1982 avverso la sentenza del 24/10/2024 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Nefzi Nizar avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena per motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 448, co.2-bis, cod. proc. pen. ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estense e Il,4Dresidte