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Ordinanza — n. 16167/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as criminal liability claim lacks legal review scope due to coherent lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16167/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the assertion of criminal liability, but the court found the lower court's reasoning logical, coherent, and precise. Consequently, the appeal was rejected because the contested issue fell outside the scope of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review criminal liability assertions if the lower court provided logical, coherent, and precise reasoning.

Parole chiave

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criminal liability assertion scope of legal review inadmissible appeal coherent reasoning procedural costs Cassa delle ammende violation of law difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIONELLI ENZO nato a CAIVANO il 08/12/1967 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Lionelli Enzo avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione circa la affermazione di penale responsabilità, esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estejj2re Il Pr idente