Ordinanza — n. 16166/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAJAPAKSE MUDIYANSELAGE RAJAPAKSE SHANILA JANITH SHERMIL nato il 31/07/1993 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Rajapakse Mudiyanselage Rajapakse Janith Shermil avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente v la nullità dell'accertamento svolto con l'etilometro per effetto dell'omesso avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, è inammissibile non essendo stato espressamente dedotto nel giudizio di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16166/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAJAPAKSE MUDIYANSELAGE RAJAPAKSE SHANILA JANITH SHERMIL nato il 31/07/1993 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Rajapakse Mudiyanselage Rajapakse Janith Shermil avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente v la nullità dell'accertamento svolto con l'etilometro per effetto dell'omesso avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, è inammissibile non essendo stato espressamente dedotto nel giudizio di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAJAPAKSE MUDIYANSELAGE RAJAPAKSE SHANILA JANITH SHERMIL nato il 31/07/1993 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Rajapakse Mudiyanselage Rajapakse Janith Shermil avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente v la nullità dell'accertamento svolto con l'etilometro per effetto dell'omesso avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, è inammissibile non essendo stato espressamente dedotto nel giudizio di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere es sore Il ptesi ente