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Ordinanza — n. 16166/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16166/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16166/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAJAPAKSE MUDIYANSELAGE RAJAPAKSE SHANILA JANITH SHERMIL nato il 31/07/1993 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Rajapakse Mudiyanselage Rajapakse Janith Shermil avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente v la nullità dell'accertamento svolto con l'etilometro per effetto dell'omesso avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, è inammissibile non essendo stato espressamente dedotto nel giudizio di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16166/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAJAPAKSE MUDIYANSELAGE RAJAPAKSE SHANILA JANITH SHERMIL nato il 31/07/1993 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Rajapakse Mudiyanselage Rajapakse Janith Shermil avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente v la nullità dell'accertamento svolto con l'etilometro per effetto dell'omesso avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, è inammissibile non essendo stato espressamente dedotto nel giudizio di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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omissione di soccorso sottrazione alla prova del sangue corrispondenza con il difensore difesa penale diritto a un difensore facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAJAPAKSE MUDIYANSELAGE RAJAPAKSE SHANILA JANITH SHERMIL nato il 31/07/1993 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Rajapakse Mudiyanselage Rajapakse Janith Shermil avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente v la nullità dell'accertamento svolto con l'etilometro per effetto dell'omesso avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, è inammissibile non essendo stato espressamente dedotto nel giudizio di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere es sore Il ptesi ente