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Ordinanza — n. 16163/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16163/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16163/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRICCA ALESSANDRO nato a FROSINONE il 26/05/1981 parte offesa nel procedimento FASCETTI FABIO nato a ROMA il 10/05/1983 parte offesa nel procedimento ci IGNOTI avverso l'ordinanza del 11/11/2024 del GIP TRIBUNALE di FROSINONE/dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Petriccia Alessandro e Fascetti Fabio avverso l'ordinanza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso ordinanza di archiviazione resa a seguito di rituale partecipazione delle persone offese opponenti (Rv.286726); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16163/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRICCA ALESSANDRO nato a FROSINONE il 26/05/1981 parte offesa nel procedimento FASCETTI FABIO nato a ROMA il 10/05/1983 parte offesa nel procedimento ci IGNOTI avverso l'ordinanza del 11/11/2024 del GIP TRIBUNALE di FROSINONE/dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Petriccia Alessandro e Fascetti Fabio avverso l'ordinanza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso ordinanza di archiviazione resa a seguito di rituale partecipazione delle persone offese opponenti (Rv.286726); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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partecipazione alla procedura ammende per infrazione procedurale revoca dell'opposizione condono delle spese procedurali censure procedurali ritiro della querela penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRICCA ALESSANDRO nato a FROSINONE il 26/05/1981 parte offesa nel procedimento FASCETTI FABIO nato a ROMA il 10/05/1983 parte offesa nel procedimento ci IGNOTI avverso l'ordinanza del 11/11/2024 del GIP TRIBUNALE di FROSINONE/dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Petriccia Alessandro e Fascetti Fabio avverso l'ordinanza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso ordinanza di archiviazione resa a seguito di rituale partecipazione delle persone offese opponenti (Rv.286726); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibilg i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere este e Il P4sidente