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Ordinanza — n. 16161/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific grounds for reviewing sentencing decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16161/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding sentencing and recidivism. The appellant argued for a different sentence based on alleged flaws in the lower court's reasoning, but the court found these claims to be mere assertions without specific elements. Consequently, the court ruled that the territorial court's decision was logically coherent and the appeal failed to meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are totally generic, consisting only of apodictic statements without identifying the specific elements that should have led the judge to adopt a different ruling.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing review recidivism increase cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione difetto di motivazione pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE IGNAZIO nato a PALERMO il 09/08/1985 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ferrante Ignazio avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità e alla esclusione dell'aumento per la recidiva contestata, esula dalla valutazione di legittimità perché totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni apodittiche senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame ad adottare una differente pronuncia.

In ogni caso, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 - 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere esten Il Psictn