Italian Court dismisses generic appeals for failing to specify grounds of illogicality in reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Amabile Guerino and Rescigno Paolo inadmissible. The appellants reargued facts already correctly resolved by the lower court without identifying specific sections of the reasoning affected by illogicality or contradiction. Consequently, the court ruled that generic recurrences cannot be valued and the appeals must be rejected with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must specifically indicate the parts of the reasoning affected by illogicality or contradiction; generic recurrences rearguing facts correctly resolved are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMABILE GUERINO nato a CAVA DE' TIRRENI il 22/09/1992 RESCIGNO PAOLO nato a SALERNO il 02/01/1998 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Amabile Guerino e Rescigno Paolo avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i ricorsi sono generici, riproponendo censure in punto di fatto correttamente risolte dai giudici di merito, con motivazione coerente e immune da censure, senza indicare in quale parte la motivazione risulterebbe affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà, non potendosi valorizzare la mera ricostruzione alternativa proposta dai ricorrenti; rilevato, altresì, che la motivazione resa in ordine al diniego delle attenuanti generiche, essendo stata fornita adeguata motivazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere este e Il presi nt