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Ordinanza — n. 16156/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and failing to cite specific grounds for inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16156/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Pappalardo and Alfani inadmissible, ordering them to pay court costs. The court found the appeal regarding omitted notification was not expressly argued in the second instance, while other grounds were deemed generic and repetitive of issues already correctly resolved by the lower court. Consequently, the appeals were rejected because they lacked specific citations of illogical or contradictory parts of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific; generic or non-expressively deduced grounds render them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds omitted notification second instance court costs impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAPPALARDO ALFREDO nato a SALERNO il 27/09/1977 ALFANI ROSA nato a ANGRI il 03/03/1948 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Pappalardo Alfredo e Alfani Rosa avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva; ritenuto che il motivo di ricorso concernente l'omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio è manifestamente infondato, trattandosi di questione non espressamente dedotta in appello; rilevato che i restanti motivi sono generici, riproponendo censure in punto di fatto correttamente risolte dai giudici di merito, con motivazione coerente e immune da censure, senza indicare in quale parte la motivazione risulterebbe affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 7) Il Consigliere este Il Preside