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Ordinanza — n. 16154/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against psychiatric evaluation refusal, upholding lower court's finding of full capacity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16154/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Adragna Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had already justified refusing a psychiatric expert opinion by citing the diagnosis of 'adjustment disorder' and the defendant's evasive conduct as proof of full capacity. The Supreme Court upheld this decision, ruling the lower court's reasoning was sufficient and the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: When a lower court adequately motivates the refusal of a psychiatric evaluation by citing existing diagnoses and factual conduct demonstrating full capacity, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure appeal psychiatric evaluation refusal capacity to intend and will manifestly unfounded appeal adjustment disorder diagnosis evasive conduct evidence court costs and fine disturbo dell'adattamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADRAGNA FRANCESCO nato a ERICE il 28/10/1987 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Adragna Francesco avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla non necessità di procedere a perizia pscichiatrica, valorizzando non solo la diagnosi di "disturbo dell'adattamento", ritenuta inidonea a inficiare la capacità di intendere e volere, ma anche i dati di fatto che avevano connotato la condotta di evasione, ritenuti di per sé dimostrativi della piena capacità di agire dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere es sore Il PAsidepte