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Ordinanza — n. 16150/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as facts are mere complaints and arguments lack specific elements for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16150/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability, excessive sanctions, and denial of legal benefits. The court rejected these grounds because they consisted of mere factual complaints and generic assertions without specific elements to justify a different ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must contain specific factual and legal grounds; mere complaints or generic assertions without identifying elements for a different judicial decision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints generic legal arguments criminal liability review procedural costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGI LUCA nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 10/11/1988 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso e la memoria proposta nell'interesse di Gigi Luca avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva reiterative dei motivi di ricorso; ritenuto che con il ricorso si censura la affermazione di penale responsabilità, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione dei benefici di legge: tali motivi esulano dalla valutazione di legittimità perché, per un verso, risultano essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto; per altro verso, sono totalmente generici, là dove si limitano a mere enunciazioni apodittiche senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame ad adottare una differente pronuncia.

In ogni caso, la Corte territoriale ha motivato in manìera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere esi1re Il Pi:Qsidep