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Ordinanza — n. 16148/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to false loss report proving intent to evade payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16148/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Musone Domenico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the lower court's factual findings correct, specifically the coincidence between the defendant's false report of losing a check and the actual delivery of the payment title the day prior. This sequence demonstrated the defendant's intent to evade his obligation by fabricating the loss.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When a defendant's false report of lost payment instruments coincides with the actual delivery of the title, the court may reject the appeal as inadmissible due to the manifest lack of foundation and the proven intent to evade adempimento.

Parole chiave

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false loss report intent to evade payment inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende falsificazione di valori di bollo ufficiali denuncia mendace inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSONE DOMENICO nato a CARINOLA il 10/04/1959 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Musone Domenico avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, riproponendo censure in punto di fatto correttamente risolte dai giudici di merito, con motivazione coerente e immune da censure, essendosi dedotta la falsità della denuncia di smarrimento dell'assegno dalla sostanziale coincidenza con la consegna di un titolo in pagamento il giorno prima della suddetta denuncia, elemento ritenuto idoneo a dimostrare la volontà dell'imputato di sottrarsi all'adempimento mediante la presentazione della falsa denuncia; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere est ore Il Pre id nte