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Ordinanza — n. 16142/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16142/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16142/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI ANTONIO nato a RIMINI il 24/05/1972 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Spinelli Antonio avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è, nel suo complesso, manifestamente infondato, riproponendo censure in punto di fatto correttamente risolte dai giudici di merito, proponendo ricostruzioni alternative del fatto e limitandosi a censure generiche, anche in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, inidonee a condurre ad una censura della motivazione rilevabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16142/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI ANTONIO nato a RIMINI il 24/05/1972 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Spinelli Antonio avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è, nel suo complesso, manifestamente infondato, riproponendo censure in punto di fatto correttamente risolte dai giudici di merito, proponendo ricostruzioni alternative del fatto e limitandosi a censure generiche, anche in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, inidonee a condurre ad una censura della motivazione rilevabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria procedimento contraddittorio indennità del perito difetto di motivazione rinuncia al dibattimento orale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI ANTONIO nato a RIMINI il 24/05/1972 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Spinelli Antonio avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è, nel suo complesso, manifestamente infondato, riproponendo censure in punto di fatto correttamente risolte dai giudici di merito, proponendo ricostruzioni alternative del fatto e limitandosi a censure generiche, anche in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, inidonee a condurre ad una censura della motivazione rilevabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 apr