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Ordinanza — n. 16140/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding defendant's absence and expert evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16140/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower courts had already noted the defendant's failure to appear for his examination and found no legitimate reasons for deferring the proceedings. The court ruled that the lack of expert evaluation is not reviewable at this stage as it constitutes a matter of substantive judgment immune from censure.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the defendant's absence was duly recorded and the lack of expert evaluation falls within the substantive judgment immune from cassation review.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal defendant absence expert evaluation immunity procedural inadmissibility substantive judgment review perizia psichiatrica insufficiente menomazione psichica inidoneità medica

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI LUCA nato a L'AQUILA il 06/04/1975 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Costantini Luca avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il Tribunale e la Corte di appello dato atto della mancata presentazione dell'imputato all'udienza prevista per l'espletamento del suo esame e non essendo rappresentati motivi legittimanti il differimento; ritenuto che il mancato espletamento della perizia non è sindacabile in questa sede, trattandosi di valutazione di merito immune da censure; rilevato che sulla qualificazione giuridica dell'imputato e il diniego delle generiche la Corte di appello ha adeguatamente motivato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4