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Ordinanza — n. 16139/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as factually unfounded and procedurally inadmissible, ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16139/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Di Donato Luca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal manifestly unfounded because the lower courts had correctly resolved the factual issues with coherent and unassailable reasoning. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and merely re-proposes censure on facts already correctly resolved by the court of first instance.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal re-proposing censure factual resolution inadmissible appeal procedural costs allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONATO LUCA nato a TERAMO il 25/01/1974 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Donato Luca_avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria difensiva depositata dal nuovo difensore di fiducia Avvocato Di Gaspare; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, riproponendo censure in punto di fatto correttamente risolte dai giudici di merito, con motivazione coerente e immune da censure; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere esten re Il Pré)sidente