Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16051/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against confiscation of unexplained wealth under Italian drug trafficking laws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16051/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the confiscation of €13,800 found in his possession, arguing a legal error regarding the application of drug trafficking statutes. The court rejected this, affirming that the lower court correctly applied the rule requiring confiscation of unexplained wealth disproportionate to the defendant's income, noting the appellant's precarious living conditions failed to justify the sum.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 240 bis cod. pen.; Art. 444 e ss. cod. proc. pen.; When a convicted person cannot justify the provenance of funds disproportionate to their income, confiscation is mandatory regardless of the specific drug trafficking charge.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of unexplained wealth drug trafficking penalties proportionality of assets inadmissible appeal Italian criminal procedure ritardo ingiustificato dell'azione penale verdetto di colpevolezza revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 240 bis cod. pen.
85 bis DPR 309/1990) la norma di cui all'art. 240 bis cod.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
DPR 309/1990, Art. 73, comma I
pen per il reato di cui all'art. 73, comma I, DPR 309/1990, deducendo violazione di legge in relazione all'erronea disposta confisca della somma di denaro, pari ad €.13.800, di cui era stato trovato in possesso.
DPR 309/1990, Art. 85 bis
È difatti applicabile al caso di specie (giusta il disposto dell'art. 85 bis DPR 309/1990) la norma di cui all'art.
art. 240 bis cod. pen
85 bis DPR 309/1990) la norma di cui all'art. 240 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORICOLI MASSIMILIANO nato a ROMA il 27/08/1973 avverso la sentenza del 20/12/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Moricoli Massimiliano ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata del Tribunale di Roma, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen per il reato di cui all'art. 73, comma I, DPR 309/1990, deducendo violazione di legge in relazione all'erronea disposta confisca della somma di denaro, pari ad €.13.800, di cui era stato trovato in possesso.

2. Il motivo è manifestamente infondato. È difatti applicabile al caso di specie (giusta il disposto dell'art. 85 bis DPR 309/1990) la norma di cui all'art. 240 bis cod. pen., secondo la quale è sempre disposta la confisca del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. La sentenza impugnata reca congrua motivazione, perfettamente conforme all'inequivoco disposto normativo.

Il giudice di merito ha infatti rilevato, quanto alla somma ingente di denaro, la sproporzione tra la somma accantonata e le precarie condizioni di vita dell'imputato, ed ha correttamente ritenuto del tutto indinnostrate le giustificazioni addotte sul punto. È dunque immune da censure la valutazione del giudice di merito secondo cui l'ammontare dei guadagni del ricorrente non gli avrebbe consentito di accumulare una somma di tale importo, essendo valutazione ancorata a dati oggettivi la cui lettura è assolutamente logica e congrua.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese lifl owcha eittla processuali e della somma di euro tremi! Ilayassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 2 aprile 202