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Ordinanza — n. 16050/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal due to prescription, citing Supreme Court precedent on non-contested facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16050/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged an acquittal based on prescription, arguing violations of procedural articles and motivational defects. The court rejected these claims by reaffirming that when facts are non-contested, the judge's role is merely to perceive them rather than evaluate them, aligning with established Supreme Court jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 354, 356 cod. proc. pen.: In cases where the cause for extinction of the crime exists, the judge is authorized to pronounce an acquittal only when circumstances excluding the fact, its commission, and its penal relevance emerge from the records in an absolutely uncontested manner, making the evaluation a matter of perception rather than appreciation.

Parole chiave

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criminal prescription acquittal procedural rules non-contested facts judicial perception standard appeal inadmissibility zona di rumore registrazione clandestina di conversazioni violazione delle norme zonali

Disposizioni normative citate

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 354 cod. proc. pen.
Art. 356 cod. proc. pen.
Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
244274), a mente del quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2, cod.
artt. 114 disp. att. cod. proc. pen
Deduce, con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., 354 e 356 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANDAVAL LUCA nato a NEGRAR DI VALPOLICELLA il 18/03/1982 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Luca Zandaval ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 26 settembre 2018 che dichiarava estinto il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale, per intervenuta prescrizione (il fatto è stato commesso il 21 luglio 2013). Deduce, con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., 354 e 356 cod. proc. pen., e vizio motivazionale. Il motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 2 e 3 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto, limitandosi a reiterare le medesime doglianze proposte innanzi alla Corte territoriale, la quale ha correttamente richiamato il principio espresso sul punto dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), a mente del quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

Evenienza che ha congruamente escluso ricorrere nel caso di specie. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2025 Il Consi