Italian Court dismisses appeal for lack of reasoning, citing generic arguments violating procedural code requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alfonso Abbruzzese inadmissible due to a lack of specific reasoning regarding the lower court's application of criminal law criteria. The appellant argued that the appellate judgment failed to properly apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure and Article 133 of the Criminal Code, but the court found this claim overly generic. Consequently, the court rejected the appeal as it merely reproduced arguments already dismissed by the trial and appellate judges with sufficient legal justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal must be specific and cannot be dismissed as inadmissible if it merely restates generic complaints without addressing the specific reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ALFONSO nato a NAPOLI il 06/06/1992 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alfonso Abbruzzese ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 21 marzo 2023 per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Deduce, con unico motivo, vizio motivazionale per carenza della stessa con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Il motivo in questione si appalesa estremamente generico, in violazione del disposto dell'art. 581 cod. proc. pen., nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 2 sent. app.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il P - i.-nte