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Ordinanza — n. 16048/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as inadmissible in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16048/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Sara Sacrato inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning, but the court noted this ground is not permitted in criminal proceedings of this type. Consequently, the decision to deny these circumstances was upheld as a valid exercise of judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings that merely reproduce arguments already examined and rejected by the lower courts on legal grounds are inadmissible, as the judge of merit's determination on sentencing discretion is unassailable absent arbitrariness or manifest illogic.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances judicial discretion sentencing repetitive arguments cassation procedural bar criminal law accusa penale sospensione di pena Repubblica del Sudafrica

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489
app.), altresì considerato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACRATO SARA nato a PADOVA il 27/10/1978 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; PI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sara Sacrato ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Belluno del 8 novembre 2022, per il reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

c) e 2-sexies, digs. 30 aprile 1992, n. 285. Con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 5 sent. app.), altresì considerato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489).

Occorre, peraltro, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres (