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Ordinanza — n. 16047/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic offense conviction for lack of new evidence and non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16047/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ivan Squadrani inadmissible, rejecting his claims regarding insufficient toxicological evidence and a lack of punishment cause. The appellant argued that new investigative measures were required and that a specific statutory exemption should apply, but the lower court had already thoroughly addressed these points. The supreme court upheld the dismissal, emphasizing that appellate renewal of proceedings is exceptional and only permitted when the judge cannot decide based on existing records.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The renewal of investigative acts in the appeal stage is an exceptional institution reserved for cases where the judge deems it impossible to decide based on the current file, and the absence of a statutory cause for non-punishment does not automatically invalidate a conviction if the lower court has adequately examined the defense.

Parole chiave

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appellate procedure renewal toxicological expert opinion cause of non-punishment traffic offense conviction inadmissible appeal testimonianza inattendibile lacune probatorie accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Con il primo, si deduce la mancata assunzione, mediante rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., di una prova che si reputa decisiva, rappresentata da una perizia tossicologica; con il secondo motivo, si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., di una prova che si reputa decisiva, rappresentata da una perizia tossicologica; con il secondo motivo, si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, commi 1 e 1-bis
art. 131-bis cod. pen
pen., di una prova che si reputa decisiva, rappresentata da una perizia tossicologica; con il secondo motivo, si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUADRANI IVAN nato a RIMINI il 31/07/1979 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; R22

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ivan Squadrani ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata che, parzial- mente riformando la pronuncia del Tribunale di Rimini del 13 settembre 2021, per avere sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con la sospensione della patente per la durata di due anni, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In data 20 dicembre 2024, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Armida Urbinati che insiste nelle ragioni del ricorso.

Il ricorso consta di due motivi. Con il primo, si deduce la mancata assunzione, mediante rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., di una prova che si reputa decisiva, rappresentata da una perizia tossicologica; con il secondo motivo, si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. I motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disat- tesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3 e 4, per entrambi i motivi). Quanto, in particolare, al primo motivo giova ricordare che la rinnova- zione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discre- zionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). Nel caso di specie, la Corte di merito ha congruamente illustrato le ragioni del diniego. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensok-