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Ordinanza — n. 16046/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it duplicates merits already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16046/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Sotera's appeal inadmissible for violating procedural rules regarding the scope of review. Sotera argued that the lower court erred in finding subjective intent and used an inductive method to calculate income, but these points were already fully examined and rejected by the appellate court. The court ruled that raising these specific arguments again in a cassation proceeding is not permitted by law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Arguments identical to those already examined and rejected by the court of appeal are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility duplicate arguments subjective intent income calculation procedural review merits exhaustion verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTERA GIUSEPPE nato a TROINA il 01/04/1965 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe Sotera ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Enna del 20 settembre 2023 per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Deduce, con unico motivo, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, con specifico riferimento alla insussistenza dell'elemento soggettivo e all'utilizzo, per la ricostruzione del reddito, di un metodo meramente induttivo. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 4 e 5 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere