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Ordinanza — n. 16045/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal criticism of appellate court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16045/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Emanuele Elio Ratti inadmissible. Ratti challenged the conviction for drunk driving at night, arguing the lower courts erred in evaluating facts and evidence. The court rejected this because the appeal merely repeated facts already scrutinized and dismissed by the Court of Appeal without offering specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of factual complaints or reiterates arguments already adequately examined and rejected by the appellate court without presenting specific legal criticism.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints rejection lack of legal criticism drunk driving conviction appellate court review responsabilità penale dei minori dolo eventuale prova del dolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RATTI EMANUELE ELIO nato a MILANO il 22/05/1992 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio del 24 gennaio 2023 che aveva dichiarato Emanuele Elio Ratti colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno. In data 23 dicembre 2024, è pervenuta memoria del difensore, avv. William Limuti, che chiede che il ricorso sia trattato oralmente. L'imputato ricorre per cassazione, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato ascritto, sostenendo che vi sia stata un'erronea valutazione della sussistenza del fatto contestato ed un'erronea valutazione delle prove.

Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto, oltre ad essere costituito da doglianze in punto di fatto, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pp. 4 e 5), rispetto ai quali il ricorrente non opera una critica specifica. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore I