Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal criticism of the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for a specific crime and the denial of a statutory mitigation, yet merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without offering a specific, new legal critique.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMBROGNO VITTORIO nato a COSENZA il 05/11/1991 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro - in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cosenza il 15 dicembre 2022, per avere assolto l'imputato dal reato di cui al capo 2) e riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con prevalenza sulla contestata aggravante - ha confermato l'affermazione di colpevolezza di Vittorio Imbrogno per il reato di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità penale e alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (primo motivo); nonché violazione di legge per il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo).
Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di ricorso, infatti, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3 e 4 per il primo motivo; p. 5 per il secondo motivo), rispetto ai quali il ricorrente non opera una specifica critica. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.