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Ordinanza — n. 16042/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were merely repetitive of appellate court's prior rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16042/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's arguments regarding the denial of non-punishment for minor offenses were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellate court had previously determined that the defendant's conduct demonstrated a habitual disregard for rules, thereby negating the claim of minor offense status. Consequently, the court rejected the procedural objection without substantive review and ordered the applicant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely a reproduction of arguments already adequately examined and dismissed by the appellate court, without the applicant offering any new comparison or substantive challenge.

Parole chiave

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inadmissibility repetitive grounds appellate review habitual disregard non-punishment minor procedural objection court costs gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 111 Cost.
Art. 366-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
artt. 131- bis cod. pen
L'imputato ricorre per cassazione lamentando la violazione degli artt. 131- bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRITELLI ALESSANDRO nato a CATANZARO il 28/05/1977 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 11 ottobre 2023 che aveva dichiarato Alessandro Critelli responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.gs. 30 aprile 1992, n. 285. L'imputato ricorre per cassazione lamentando la violazione degli artt. 131- bis cod. pen. e 111 Cost. per essere stata denegata la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché relativo vizio di motivazione, in specie sotto il profilo del travisamento della prova.

Il ricorso è inammissibile perché il motivo di cui è costituito è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (fogli 3 e 4 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto il fatto sintomatico di un habitus operandi - e dunque di una sostanziale abitualità - di mancato rispetto delle regole, congruamente escludendo la tenuità dell'offesa. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Fes