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Sentenza — n. 16041/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls appeal judgment due to statute of limitations barring criminal prosecution for the charged offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16041/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the crime had expired under the statute of limitations. The defense argued for acquittal based on this limitation, which the court confirmed occurred before the appealed decision. Consequently, the court held that no substantive review was necessary once the cause of extinction was established.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 129 c.p.p.: When a crime is extinguished by statute of limitations prior to the final judgment, the court must annul the decision without remittal, rendering any substantive review superfluous.

Parole chiave

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statute of limitations criminal extinction annulment without remittal prescrizione del reato cause estintiva false dichiarazioni senza giuramento false indicazioni su attività commerciali pubblicità ingannevole

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 129 c.p.p.
Il Collegio osserva che sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMEO GIOVANNI nato a MELITO DI PORTO SALVO il 09/04/1988 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di condanna, resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria il 3 febbraio 2020 nei confronti di Giovanni Romeo per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 1.2. In data 15 dicembre 2024, è pervenuta memoria difensiva, a firma dell'avv. Annunziato Massimiliano Alati che insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato ascritto.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che lamenta, con il primo motivo, violazione di legge per errata applicazione della disciplina della prescrizione; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; con il quarto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.

3. Il Collegio osserva che sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, maturata in data 21/09/2024, in data antecedente alla pronuncia impugnata. La data di commissione del reato è, invero, quella in cui è stata depositata l'istanza per ottenere il patrocinio a spese dello Stato (21/12/2016). Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.

Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza, dalla lettura delle sentenze di merito e degli atti di impugnazione, circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in data 8 genna