Cassation court dismisses appeal for lack of reasoning regarding non-prosecution cause under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision was sufficiently motivated. The appellant argued the territorial court failed to explain why the cause of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code did not apply. The court found the original judgment clearly indicated the request was implicitly rejected due to discrepancies between declared and produced facts, rendering the alleged error involuntary and the false declaration purely speculative.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's decision implicitly rejects the application of the cause of non-prosecution by highlighting factual discrepancies that make the alleged error involuntary and the false declaration speculative.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO EMANUELE nato a CROTONE il 18/03/1990 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emanuele Rizzo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio motivazionale lamentando che la Corte territoriale non abbia fornito motivazione con riguardo all'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato, atteso che dal tenore della sentenza impugnata si evince con chiarezza che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità, di cui all'anzidetta norma, è stata implicitamente disattesa (f. 3, ove si sono, in particolare, evidenziati il divario tra quanto dichiarato e quanto effettivamente prodotto nell'anno di interesse, tale da rendere del tutto ipotetica l'eventualità dell'errore involontario, nonché la natura puramente speculativa della falsa dichiarazione). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr idente