Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and failure to challenge prior rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was not permitted under law in this procedural stage. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court noted these issues were already fully examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected as it merely reproduced previously censured arguments without offering a new legal comparison.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised are not permitted by law in that stage, particularly when they merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALTIERI PASQUALE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 10/03/1960 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pasquale Gualtieri ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, cfr.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, i cui principi, in tema di appello, si applicano anche al ricorso per cassazione). Occorre, inoltre, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 3 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre den