Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds were already reviewed by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the territorial courts. The appellant challenged a conviction for a specific crime, arguing violations of law regarding subjective elements, non-punishability, mitigating circumstances, and recidivism. The court ruled that since these arguments were already adequately assessed and dismissed by the appellate and trial courts, they could not be re-litigated in the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Grounds for appeal that are merely repetitive of issues already decided by lower courts are inadmissible in the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILE FRANCESCO PAOLO nato a TRAPANI il 09/11/1986 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Francesco Paolo Vasile ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 7 aprile 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, per il reato di cui all'art. 125 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato; al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; nonché all'aver reputato sussistente la recidiva) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 7, 8, 9, 10 e 11 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres e te