Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of admissible grounds in criminal appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Ludovico Corsaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Corsaro challenged a second-instance judgment confirming his guilt for crimes under Article 189 of the D.Lgs. 30/1992, citing violations of law and erroneous application of the penal code. The court rejected these grounds because they consisted of mere factual complaints and generic arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or generic arguments previously rejected by lower courts are inadmissible in the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSARO LUDOVICO nato a CATANIA il 18/11/1988 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; 0)Ì
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ludovico Corsaro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che - parzialmente riformando la sentenza resa dal locale Tribunale il 15 dicembre 2021, in esito a giudizio abbreviato, per avere concesso all'imputato il beneficio della non menzione - ha confermato l'affermazione della sua colpevolezza in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.igs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste; erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., vizio di motivazione in ordine all'avvenuta conferma della sentenza di primo grado, assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.) sono inammissibili, perché non consentiti in sede di legittimità.
Il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto. Entrambi i motivi, nella loro genericità, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi fint