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Ordinanza — n. 16033/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of arguments already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16033/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for driving under the influence and causing an accident, citing errors in evidence evaluation and the provocation of an incident. The court rejected these grounds as they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court without new legal comparisons.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 187, comma 1-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: Appeals based on the violation of Art. 192 regarding evidence evaluation are inadmissible if they merely reiterate arguments already adequately examined and dismissed by the lower court, as the limits on admissibility for complaints concerning the motivation of the judgment cannot be overcome by alleging the non-observance or erroneous application of the law.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal repetition of arguments evidence evaluation error provocation of incident driving under influence cassation admissibility lower court review motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 cod. proc. pen.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per errata valutazione delle prove; violazione dell'art.
Art. 187, comma 1-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
per errata valutazione delle prove; violazione dell'art. 187, comma 1-bis d.lgs.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, specificamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, lett.
art. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DA ROS MARCO nato a ROMA il 19/09/1989 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Marco Da Ros ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia resa in data 5 ottobre 2022, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como che lo ha dichiarato colpevole del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all'assunzione di benzodiazepine, aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per errata valutazione delle prove; violazione dell'art. 187, comma 1-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dei principi giurisprudenziali con riguardo alla ritenuta circostanza di avere provocato un incidente stradale) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (pp. 4, 5 e 6 sent. app.) dal Giudice di merito, rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto, limitandosi a reiterare quanto già espresso nell'atto di appello.

Occorre altresì rammentare che non è consentito il motivo che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, specificamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati adducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore DEpos TATA Il ide