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Ordinanza — n. 16032/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating arguments already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16032/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Gasparetti's appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already fully examined and rejected by the lower courts. Gasparetti challenged his conviction for drunk driving with an aggravating circumstance, but his sole ground of appeal was deemed impermissible in this stage of proceedings. Consequently, the court ordered him to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance or court of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments drunk driving conviction aggravating circumstance procedural economy guida in stato di ebbrezza qualificata responsabilità per incidente stradale guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARETTI GIUSEPPE nato a BRESCIA il 23/07/1990 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe Gasparetti ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia resa in data 19 marzo 2024 dal Tribunale di Bergamo che lo ha dichiarato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (p. 4 sent. app.) dal Giudice di merito, rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto, limitandosi a reiterare quanto già espresso nell'atto di appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre