Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as grounds were already reviewed by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds of violation and lack of motivation were already adequately examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for the admission of contrary evidence and the renewal of the trial, but these requests were not permitted in the current stage of proceedings. The court ruled that such arguments must be raised at the trial level, not in the appeal, establishing that the lower court's decision on evidentiary needs was unassailable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 495, comma 2 c.p.p.; Art. 507 c.p.p.; Art. 603, comma 1 c.p.p. The appeal is inadmissible if the grounds concern issues already decided by the lower court, as the Court of Cassation cannot re-evaluate the necessity of evidence or the renewal of proceedings when the lower court has correctly assessed the completeness of the investigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOZZAFAVA ANTONIO nato a CATANZARO il 13/10/1982 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Antonio Scozzafava ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 15 novembre 2023 dal locale Tribunale, per i reati allo stesso ascritti ai capi A (art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e B (art. 186, comma 7, medesimo decreto legislativo). In data 23 dicembre 2024, è pervenuta memora difensiva, a firma dell'avv. Francesca Romana Mittica che insiste nelle ragioni del ricorso. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla respinta richiesta di ammissione della prova dichiarativa contraria; violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo alla decisione di rinnovare l'istruttoria) sono inammissibili, perché non consentiti in sede di legittimità.
Essi invero riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 3 sent. app.). In punto di diritto, giova poi richiamare il principio secondo cui "La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art.507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasirneni Americo, Rv. 285722); e che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza rinnovazione istruttoria.
Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229666). Nella vicenda in esame, la Corte di merito ha ritenuto di disporre di tutti gli elementi per poter decidere, correttamente illustrando le ragioni che rendevano non necessaria ai fini del decidere l'invocata rinnovazione istruttoria. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gen