Cassation appeal dismissed for being generic and lacking legal grounds and factual data under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature and complete absence of legal arguments or factual data. The appellant, Di Benedetto Bruno, challenged a reduced sentence by the Court of Appeal of Rome, claiming a defect in reasoning regarding his responsibility. The court rejected this claim because the appeal failed to meet the strict requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, which mandates specific grounds for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is entirely generic and lacks the necessary legal grounds and factual data to support the requests.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO BRUNO nato a ROMA il 02/12/1975 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 26 giugno 2009, ha ridotto la pena inflitta a Di Benedetto Bruno in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, confermando nel resto. L'imputato ricorre per cassazione avverso l'anzidetta sentenza di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Il ricorso è del tutto generico in quanto assolutamente privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.) Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 8 gennaio Il Consigliere estensore Il P