Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise procedural violation arguments before lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the alleged violation of law regarding the burden of proof was not raised in prior proceedings. The appellant argued that the appellate court failed to address the onus probatoris concerning alcohol test homologation and periodic checks, while the opposing party contended that such issues were not properly devolved to the appellate court's cognition. The court ruled that questions not previously deduced cannot be raised on appeal unless they fall under specific exceptions, leading to the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they rely on legal violations not previously deduced, except for matters of public order or those impossible to raise earlier.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSEJNOVIC DZEVAD nato il 15/05/1983 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dzevad Husejnovic ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'onere probatorio sull'omologazione e sull'esecuzione delle verifiche periodiche dell'etilometro. Il ricorso è inammissibile poiché fondato su motivo inerente a violazioni di legge non dedotte in precedenza. Non possono infatti essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (ex mul- tis,Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il