Italian Supreme Court dismisses appeal against drunk driving conviction for lack of admissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Andrea Cassin inadmissible, rejecting his claims regarding legal violations and sentencing contradictions. The court determined that the appellant's arguments merely reproduced issues already adequately examined and dismissed by the lower appellate court. Consequently, the conviction for drunk driving was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 114 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 356 cod. proc. pen.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if the grounds raised are merely reproductive of points already sufficiently examined and correctly rejected by the territorial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSIN ANDREA nato a SEGRATE il 05/03/1997 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Andrea Cassin ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 20 ottobre 2022 dal locale Tribunale, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno e dalla provocazione di incidente stradale. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e mancanza di prova dell'esistenza dell'avviso ex artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen.; contraddittorietà della motivazione in punto di riduzione della pena base per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada; mancanza di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6 -11 sent. app.).
Quanto, in particolare, al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 10 e 11 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Con