Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16025/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as new ground raised for the first time at this level.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16025/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of violation was raised for the first time at this level. The appellant argued that the lower court failed to recognize a mitigating circumstance under Article 589-bis, but this issue was not included in the appeal act. The court ruled that such questions must be presented to the Court of Appeal to avoid defects in its reasoning, making new grounds inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 of the Code of Criminal Procedure: grounds not raised in the appeal act are inadmissible in cassation unless they are of course cognizance or could not be deduced in the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal new grounds in cassation omission in appeal act defect of motivation Code of Criminal Procedure attenuazione della pena aggravamento della pena tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3 of the Code of Criminal Procedure
Art. 609, comma 2 of the Code of Criminal Procedure
Dalla lettura di tali disposizioni in combinato con l'art. 609, comma 1, cod.
Art. 609, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
Dalla lettura di tali disposizioni in combinato con l'art. 609, comma 1, cod.
Art. 589-bis, comma 7 of the Penal Code
Rilevato che l'unico motivo di ricorso sollevato (Violazione dell'art. 589- bis, comma 7, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, Bonaffini
Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier
Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti
Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993, Etzi ed altro
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINOTTI ENGI nato a MAGENTA il 03/12/1986 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Engi Vinotti ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia resa il 28 ottobre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia per il reato di cui agli artt. 113, 589-bis, 589-ter cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso sollevato (Violazione dell'art. 589- bis, comma 7, cod. pen. nonché contraddittorietà e/o illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della anzidetta circostanza attenuante) è inammissibile. Esso, infatti, risulta proposto per la prima volta in questa sede di legittimità, non essendo stato dedotto nell'atto di appello.

Deve, sul punto, ricordarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così, ex mu/tis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). In proposito, si è affermato che, dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame.

La ratio di tale principio risiede nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.256631). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato con l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577;

Sez.2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi ed altro, Rv.196414); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore