Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16023/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as defect of motivation is not allowed in final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16023/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised, a defect of motivation, is not permitted in final review proceedings. The appellant argued for a re-examination of the lower court's reasoning, but the court found this argument merely repetitive of issues already properly addressed and dismissed by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The defect of motivation is not an admissible ground for appeal in final review proceedings, as such defects must be raised before the appellate court and are considered manifestly unfounded if they merely reproduce arguments already rejected.

Parole chiave

Generato dall'IA
defect of motivation final review proceedings inadmissibility of appeal repetitive arguments procedural costs ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTRONE MARINA nato a MONTEROTONDO il 06/12/1971 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Marina Cotrone ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 12 gennaio 2023 dal Tribunale di Velletri, per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Difetto e contraddittorietà della motivazione) non è consentito in sede di legittimità, perché manifestamente infondato e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p .1 sent. app.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre