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Ordinanza — n. 16022/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances and suspended sentence denial as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16022/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Luca Franzoso's appeal against the Florence Court of Appeal inadmissible. Franzoso argued for generic mitigating circumstances and a suspended sentence, but the lower courts had already properly rejected these grounds. The Court ruled that these arguments were merely repetitive of issues already decided by the territorial courts and thus could not be re-examined in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against judgments denying generic mitigating circumstances or suspended sentences are inadmissible if they merely reproduce grounds already adequately examined and dismissed by the territorial court.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances suspended sentence denial cassation admissibility repetitive arguments procedural exhaustion attenuazione della pena motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZOSO LUCA nato a AREZZO il 07/08/1972 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Luca Franzoso ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 19 ottobre 2022 dal Tribunale di Arezzo, per il reato di cui agli artt. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (foglio 3 sent. app.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr dente