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Ordinanza — n. 16021/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for traffic offenses due to lack of admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16021/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Stefano Crivellaro inadmissible, upholding the lower court's conviction for traffic offenses. Crivellaro argued that the trial court failed to properly assess the accident dynamics, the duty to stop and assist, and the extent of intoxication, while also claiming excessive sentencing. The court rejected these grounds as merely reproducing arguments already adequately examined and dismissed by the appellate court, noting that the penalty falls within the judge's discretionary power.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 365, comma 1, c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and dismissed by the court of first instance without presenting new grounds.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility reproduction of arguments traffic offenses conviction judicial discretion penalty Cassation procedure Italy risarcimento dei danni da incidente stradale infrazione al codice della strada abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, c.p.p.
Art. 365, comma 1, c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIVELLARO STEFANO nato a MONSELICE il 17/05/1986 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Stefano Crivellaro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 1° febbraio 2023 dal Tribunale di Padova, per i reati di cui agli artt. 189, comma 7 (capo 1), 189, comma 6 (capo 2); 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 3). Ritenuto che i motivi sollevati (Vizio della motivazione, in relazione alla corretta dinamica del sinistro, per mancanza dei presupposti dei reati contestati; in relazione all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza, insussistenza dei reati contestati; in relazione allo stato di ebbrezza, insussistenza del reato di cui al capo 3; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 131-bis cod. pen., nonché con riguardo all'eccessività della pena) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4, 5 e 6 sent. app.).

Quanto, in particolare, al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 6 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre