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Ordinanza — n. 16020/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds were already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16020/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Lo Monaco's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a new review of prescription and sentencing discretion, but the court found these grounds merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the territorial courts. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the criminal merits.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 189 d.lgs. 285/1992: Appeals are inadmissible if grounds are merely reproductive of issues already fully examined and rejected by the court of first instance, provided the sentencing discretion remains non-arbitrary and logically motivated.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reproductive grounds prescription extinction sentencing discretion Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
artt. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che í motivi sollevati (Vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MONACO GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 26/02/1988 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; y

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giovanni Lo Monaco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma di quella resa il 10 giugno 2022 dal Tribunale di Marsala, per avere dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ordine alla contravvenzione di cui al capo a) perché estinta per intervenuta prescrizione, ha ridotto la pena al medesimo inflitta, confermando l'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 189, commi 1, commi 6 (capo b) e 7 (capo c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che í motivi sollevati (Vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. 285/1992; inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto al primo motivo si vedano le pp. 6, 7, 8, sent. app.); quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 8 e 9 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore