Italian Supreme Court dismisses appeal against drunk driving conviction for lack of admissibility of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Stefano Zaniboni's appeal against his drunk driving conviction inadmissible. The appellant argued for a retrial due to alleged lack of motivation and denial of mitigating circumstances, but the Court found these grounds merely repetitive of issues already correctly rejected by the lower appellate court. Consequently, the conviction was upheld as the sentencing discretion was not arbitrary and was properly motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the territorial court, or if they concern the exercise of the judge's discretionary power regarding sentencing without manifest illogicality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANIBONI STEFANO nato a CENTO il 14/04/1968 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stefano Zaniboni ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 14 aprile 2023 all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Ferrara, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale. In data 2 gennaio 2025, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Monica Malagutti con cui si ribadiscono le ragioni del ricorso. Ritenuto che i motivi sollevati (Mancanza o manifesta illogicità della motivazione; carenza della motivazione in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3, 4 e 5 sent. app.); quanto, in particolare, al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 5 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il r resid